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Manuale di MEDICINE ALTERNATIVE BIOLOGICO NATURALI  -  Manual of ALTERNATIVE MEDICINES

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Dentista, unico nella categoria medica OBBLIGATO  al risultato
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Ricordiamo anche che ogni protesi introdotta in bocca che contenga leghe metalliche basate su legami ossigeno, sono pericolose in quanto l'ossigeno (potente ossidante) permette ai metalli della lega il rilascio di ioni che sicuramente interferiscono con le reazioni biochimiche dell'organismo !
 

In data 18/07/2005 la Corte d'appello di Genova ha emesso una sentenza significativa in merito alla responsabilità professionale dell'odontoiatra.
Più esattamente, la Corte ha affermato che "L'obbligazione del dentista si inquadra quale obbligazione di risultato", riconoscendo così all'appellante il risarcimento dei danni riportati in seguito ad una serie di interventi chirurgici degenerati in lesioni permanenti.

La vicenda traeva origine dalle cure prestate dal Dr. P. al Sig. Z. per la realizzazione di alcuni impianti. Il fallimento di tali interventi rendeva necessaria l'installazione di un'altra protesi, ma anche quest'ultimo procedimento dava esito negativo e procurava allo Z. la grave lesione permanente di un nervo facciale.
Il mancato pagamento delle cure odontoiatriche induceva il Dr. ad aprire una causa contro il Paziente, il quale per contro si opponeva lamentando la mancata corrispondenza tra le prestazioni indicate in parcella e quelle materialmente eseguite, nonché l'insorgenza della lesione per la quale chiedeva al P. il risarcimento del danno.
Il C.T.U nominato dal Tribunale di Genova, dava in sintesi ragione al Dr. P, ma a seguito dell'appello del paziente veniva effettuata una seconda perizia la quale conduceva a conclusioni opposte. Infatti veniva accertato il nesso eziologico tra la progettazione ed esecuzione delle protesi da parte del Dr. P. e gli eventi dannosi riportati dal paziente Z., rilevando pertanto gli estremi della colpa grave per negligenza ed imperizia da parte del Dr.P.
La corte d'Appello riconosceva pertanto il risarcimento dei danni al Paziente e lo legittimava al rifiuto di corrispondere il compenso rivendicato dal Dr. P. ex. art. 1460 c.c.

A chiarimento della vicenda così riassunta, vale la pena di prendere in considerazione le norme disciplinanti la responsabilità del professionista, prima tra tutte l'art. 1176 c.c., il quale dispone che:
Nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Ciò significa che il professionista deve eseguire la prestazione con la diligenza propria dell'attività che svolge.
Inoltre, nel caso in cui l'esecuzione della prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'art. 2236 c.c. stabilisce che "il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave".

Tornando alla vicenda sopra descritta, la sentenza della Corte d'appello di Genova ha confermato ancora una volta l'attuale tendenza della giurisprudenza a qualificare l'obbligazione assunta dal dentista come obbligazione di risultato, in aperto contrasto col principio generale che pone a carico del professionista un'obbligazione di mezzi.
Quindi, se gli altri medici sono gravati da obbligazioni di mezzi, ovvero sono tenuti a prestare le proprie cure nel modo migliore possibile senza dover necessariamente raggiungere l'esito sperato, non così gli odontoiatri i quali sono dunque vincolati al conseguimento di un risultato. La corte ha ulteriormente precisato che "il mancato raggiungimento dello stesso, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento e legittima il committente a rifiutare di corrispondere il compenso ex art. 1460 c.c."
Quest'ultimo, a sua volta, dispone che "nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria...".
In conclusione, la Corte ha riconosciuto al paziente tale facoltà in rapporto alla condotta negligente e imperita dell'odontoiatra che, integrando l'ipotesi dell'inadempimento, gli ha altresì consentito di conseguire il risarcimento del danno ex. art. 2236 c.c..
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consulenza dell'avvocato S.Stefanelli, esperta legale in ambito sanità e odontoiatrico.
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By Avv. Silvia Stefanelli e-mail:
s.stefanelli@studiolegalestefanelli.it

Commento NdR: a quando anche i medici al servizio della "sanita" dovranno attenersi a queste regole:
OBBLIGATI al RISULTATO  ?  perche' questa differenza ? che vi sia dietro, nel non obbligare anche gli altri tipi di medici, la lunga mano delle case farmaceutiche.....

 

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