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In
data 18/07/2005 la Corte d'appello di Genova ha
emesso una sentenza significativa in merito alla
responsabilità professionale
dell'odontoiatra.
Più esattamente, la Corte ha affermato che
"L'obbligazione del dentista si inquadra quale
obbligazione di risultato", riconoscendo
così all'appellante il risarcimento dei danni
riportati in seguito ad una serie di interventi
chirurgici degenerati in lesioni permanenti.
La vicenda traeva origine dalle cure prestate
dal Dr. P. al Sig. Z. per la realizzazione di
alcuni impianti. Il fallimento di tali
interventi rendeva necessaria l'installazione di
un'altra protesi, ma anche quest'ultimo
procedimento dava esito negativo e procurava
allo Z. la grave lesione permanente di un nervo
facciale.
Il mancato pagamento delle cure odontoiatriche
induceva il Dr. ad aprire una causa contro il
Paziente, il quale per contro si opponeva
lamentando la mancata corrispondenza tra le
prestazioni indicate in parcella e quelle
materialmente eseguite, nonché l'insorgenza
della lesione per la quale chiedeva al P. il
risarcimento del danno.
Il C.T.U nominato dal Tribunale di Genova, dava
in sintesi ragione al Dr. P, ma a seguito
dell'appello del paziente veniva effettuata una
seconda perizia la quale conduceva a conclusioni
opposte. Infatti veniva accertato il nesso
eziologico tra la progettazione ed esecuzione
delle protesi da parte del Dr. P. e gli eventi
dannosi riportati dal paziente Z., rilevando
pertanto gli estremi della colpa grave per
negligenza ed imperizia da parte del Dr.P.
La corte d'Appello riconosceva pertanto il
risarcimento dei danni al Paziente e lo
legittimava al rifiuto di corrispondere il
compenso rivendicato dal Dr. P. ex. art. 1460
c.c.
A chiarimento della vicenda così riassunta, vale
la pena di prendere in considerazione le norme
disciplinanti la responsabilità del
professionista, prima tra tutte l'art. 1176 c.c.,
il quale dispone che:
Nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve
usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti
all'esercizio di una attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riguardo alla
natura dell'attività esercitata.
Ciò significa che il
professionista deve eseguire la prestazione con
la diligenza propria dell'attività che svolge.
Inoltre, nel caso in cui l'esecuzione della
prestazione comporti la risoluzione di problemi
tecnici di particolare difficoltà, l'art. 2236
c.c. stabilisce che "il
prestatore d'opera non risponde dei danni se non
in caso di dolo o colpa grave".
Tornando alla vicenda sopra descritta, la
sentenza della Corte d'appello di Genova ha
confermato ancora una volta
l'attuale tendenza della
giurisprudenza a qualificare l'obbligazione
assunta dal dentista come obbligazione di
risultato, in aperto contrasto col principio
generale che pone a carico del professionista
un'obbligazione di mezzi.
Quindi, se gli altri medici sono gravati da
obbligazioni di mezzi, ovvero sono tenuti a
prestare le proprie cure nel modo migliore
possibile senza dover necessariamente
raggiungere l'esito sperato, non così gli
odontoiatri i quali sono dunque vincolati al
conseguimento di un risultato. La corte ha
ulteriormente precisato che "il mancato
raggiungimento dello stesso, per erroneità o
inadeguatezza (anche per colpa lieve) del
progetto affidatogli, costituisce inadempimento
e legittima il committente a rifiutare di
corrispondere il compenso ex art. 1460 c.c."
Quest'ultimo, a sua volta, dispone che "nei
contratti con prestazioni corrispettive,
ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di
adempiere la sua obbligazione se l'altro non
adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria...".
In conclusione, la Corte ha riconosciuto al
paziente tale facoltà in rapporto alla condotta
negligente e imperita dell'odontoiatra che,
integrando l'ipotesi dell'inadempimento, gli ha
altresì consentito di conseguire il risarcimento
del danno ex. art. 2236 c.c..
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Commento NdR:
a quando anche i
medici al
servizio della "sanita" dovranno attenersi a
queste regole:
OBBLIGATI al RISULTATO ?
perche' questa
differenza ? che vi sia dietro, nel non
obbligare anche gli altri tipi di medici, la
lunga mano delle case
farmaceutiche.....
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