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Medicina Alternativa"  
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Alternative Medicine"
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GUIDA alla SALUTE NATURALE 

Manuale di MEDICINE ALTERNATIVE BIOLOGICO NATURALI  -  Manual of ALTERNATIVE MEDICINES

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RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI da VACCINO
 

La Corte Costituzionale (sentenza n.38 del 06/03/2002) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale in merito alla normativa che stabilisce i criteri di determinazione del risarcimento dei danni provocati dalle vaccinazioni antipolio (artt. 2, comma 7 e 4 comma 4 legge n. 210 del 1992 e successive integrazioni). Il rimettente aveva sostenuto la violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, per il fatto che la legge non prevede, per i casi più gravi, la corresponsione dell?assegno di «superinvalidità» (di cui alla tabella E allegata al d.P.R. n. 834 del 1981) e non consente alla commissione medica ospedaliera di applicare al danneggiato la medesima tabella per il caso di danno alla salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipolio. I Giudici della Corte, hanno però riconosciuto che, a prescindere dalla costituzionalità, il Legislatore non ha adottato criteri adeguati per far fronte al cosiddetto giusto risarcimento.
By Roberto Cataldi - 08/03/2002 - Tratto da: studiocataldi.it
vedi: Risarcimento Danni da Vaccino

IMPORTANTE
: OGNI tipo di Vaccino produce Stress ossidativo cellulare e quindi tissutale !

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Le vaccinazioni non fanno sempre bene, come vogliono farci credere ad ogni costo.
Le reazioni avverse da vaccino sono in costante aumento, e riguardano patologie di ogni genere, anche gravissime e tutte irreversibili, di ordine psicologico - comportamentale, neurologico e fisico.
In Italia esiste una legge che tutela i diritti dei danneggiati e garantisce un assegno vitalizio consistente per le cure e l'assistenza dei nostri figli, ma è ancora poco conosciuta.
Eccovi un breve prospetto informativo, che vi aiuterà a tutelare meglio i vostri diritti.

Indennizzo: legge 210/92
Nel 1992 il legislatore italiano ha istituito un indennizzo in favore di tutti quei cittadini che sono stati contagiati dai virus dell’epatite e dell’HIV attraverso vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati. L’indennizzo fu istituito al fine di riconoscere ai soggetti danneggiati in modo irreversibile, un equo indennizzo, ispirato al principio della solidarietà sociale, sotto forma di pensione vitalizia a carico dello Stato.
I beneficiari sono:
a) le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di:
- vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana
- vaccinazioni non obbligatorie assunte per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno stato estero
- vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere
- vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695
- vaccinazioni antiepatite B, a partire dal 1983

b) le persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica;

c) le persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue, e suoi derivati sia periodica (emofilici, talassemici) che occasionale (interventi chirurgici, emodialisi);

d) il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;

e) il personale sanitario che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbia riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite

f) le persone che risultano contagiate da HIV e da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie sopra elencate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92 nonché i figli dei medesimi, contagiati durante la gestazione;

g) gli eredi di soggetto deceduto a causa di patologie causate da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati.

In caso di decesso a causa delle patologie collegate al diritto all’indennizzo, gli aventi diritto possono optare fra l’assegno reversibile per 15 anni e l’assegno una tantum di lire 150 milioni (euro 77'468,53). Tale domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso della persona danneggiata. Gli aventi diritto sono i seguenti soggetti a carico nell’ordine indicato dalla legge:
- il coniuge
- i figli
- i genitori
- i fratelli minorenni
- i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

L’indennizzo
L’indennizzo consiste in un assegno bimestrale, reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro tipo di sostentamento, e rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmato.
L'importo dell'assegno è variabile a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria tabellare.
L’indennizzo in questione è compatibile con altre forme di tutela quali, ad esempio, quelle previste dall’Inps o dall’Inail o le prestazioni di invalidità civile.
L’indennizzo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La persona colpita da doppia patologia (epatite + AIDS), con un esito invalidante distinto, gode di un indennizzo aggiuntivo in misura non inferiore al 50% del valore dell’indennizzo riconosciuto con legge 210.
Chi beneficia dell’indennizzo è esente da spese sanitarie e dalla quota fissa per la ricetta medica, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura della patologia stessa.

La domanda
La domanda di indennizzo è da presentarsi al Ministero della Salute attraverso la  Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza, e deve essere redatta su carta semplice, firmata dell’interessato o da chi esercita la tutela ed infine datata.
E’ possibile che la stessa ASL provveda a fornire al richiedente i moduli prestampati  della domanda di indennizzo.
La domanda, firmata dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, deve contenere i seguenti dati:
- dati anagrafici e codice fiscale del danneggiato
- dati anagrafici dell’eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci); o richiedente (in caso di
morte del danneggiato)
- indicazione del danno per il quale si chiede l’indennizzo (danno da vaccinazione/danno da epatite post trasfusionale/infezione da HIV/danno a seguito di assunzione di emoderivati)
- elenco della documentazione allegata
- indirizzo al quale inviare ogni comunicazione e recapito telefonico
- firma
- data di presentazione

Alla domanda va allegata la specifica documentazione amministrativa e sanitaria richiesta per le diverse tipologie di beneficiari (informarsi presso l’ufficio della ASL); in linea generale si tratta di:
- Certificazione medica dove si documenta l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure l’avvenuta vaccinazione.
- Copia della cartella clinica che attesta l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure l’avvenuta vaccinazione.
- Foglio redatto da un medico dove viene riportata la data della prima diagnosi di Epatite cronica e/o di infezione del virus HIV

Infine va allegata alla domanda la scheda informativa  che deve essere compilata e firmata da un medico di una struttura pubblica.  La scheda informativa contiene i dati relativi alla trasfusione o vaccinazione e ai danni conseguenti.

I termini per presentare la domanda
I termini per la presentazione della domanda sono di 3 anni per i casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e di 10 anni per i casi di infezione HIV.
I termini decorrono dal momento un cui l’avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno irreversibile: quindi non dal momento della scoperta della semplice infezione ma da quello in cui la patologia si è conclamata pervenendo ad uno stadio cronico. Questi termini sono perentori.

Domanda di aggravamento
Quando l’infermità o la menomazione si aggravano, l’interessato può presentare domanda di aggravamento al Ministero della Salute entro il termine di 6 mesi dalla data di conoscenza dell’aggravamento.

Iter della domanda
Una volta completata l’istruttoria della domanda, la ASL trasmette la pratica alla competente Commissione Medica Ospedaliera (CMO) per un giudizio sanitario in merito a:
- Nesso di causa tra la menomazione denunciata e l’episodio trasfusionale o la somministrazione di vaccini o emoderivati
- Valutazione delle lesioni patite secondo l’apposita tabella ed iscrizione, a seconda della loro gravità, ad una delle otto categorie previste
- Tempestività della domanda di indennizzo

Il verbale viene inviato alla Regione affinché venga inviata la decisione al cittadino richiedente e venga avviata la procedura di liquidazione dell’indennizzo. Le Regioni hanno predisposto un ufficio ed un responsabile sulla materia.I motivi per i quali la domanda di indennizzo può essere respinta sono i seguenti:
- istanza non presentata entro i termini perentori di legge
- incompletezza della documentazione
- mancato riconoscimento del nesso di causa tra la vaccinazione, la trasfusione e/o la somministrazione di emoderivati e l’infermità

E' possibile fare ricorso amministrativo al Ministero della Salute entro 30 giorni dalla notifica del giudizio negativo.
Il ricorso va redatto in carta semplice ed inoltrato tramite lettera raccomandata al Ministero della Salute allegando idonea documentazione medica ed eventualmente una relazione medico-legale di parte.

ll Ministero della Salute deve decidere sul ricorso entro 3 mesi.
La comunicazione all’interessato deve avvenire entro i successivi 30 giorni, anche se in realtà tale termine non viene solitamente rispettato.
Se non viene accolto il ricorso, l’interessato potrà rivolgersi al giudice ordinario competente, entro 1 anno dalla notifica della decisione ministeriale ovvero, in mancanza di tale comunicazione, dalla data in cui il ricorso deve intendersi respinto per silenzio-rifiuto (120 giorni dopo la sua presentazione).
Il termine utile all’avvio del ricorso legale è un termine di decadenza.

Persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie: novità legislative
Si segnala una recente norma (legge 229/2005) che prevede delle forme aggiuntive –in relazione a quelle già previste per questa categoria dalla legge 210- di indennizzo.

I beneficiari
I beneficiari sono i cittadini già titolari di indennizzo ex-lege 210 ai quali è riconosciuto un incremento dell’indennizzo in pagamento in relazione alla categoria già loro assegnata dalla Commissione Medico Ospedaliera. 
Si prevede una suddivisione a metà tra il danneggiato ed i congiunti che gli prestano assistenza in maniera continuativa e prevalente,  dell’importo complessivo dell’indennizzo aggiuntivo.
Nel caso in cui i congiunti siano deceduti, l’intero importo dell’indennizzo è erogato al cittadino danneggiato per tutto il periodo della sua esistenza in vita.
Nel caso di danneggiato minorenne o incapace di intendere e di volere, l’indennizzo aggiuntivo viene erogato totalmente ai congiunti conviventi che gli prestano assistenza prevalente e continuativa.
Nel caso in cui congiunti del minorenne siano deceduti l’indennizzo è erogato ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.
 
L’indennizzo aggiuntivo
L’indennizzo aggiuntivo consiste in un assegno vitalizio pari a:

sei (6) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha avuto un riconoscimento dalla CMO pari alle categorie che vanno dalla 1° alla 4° della tabella A annessa al DPR 915/78 e succ. modificazioni

cinque (5) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 5° o 6° categoria della citata tabella A

quattro (4) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 7° o 8° categoria della citata tabella A.

In caso di morte del danneggiato, gli aventi diritto sono gli stessi soggetti a carico già previsti con legge 210. 
Soltanto nel caso di decesso del danneggiato avvenuto a causa della vaccinazione e in data successiva al 20 novembre 2005,  gli aventi diritto possono scegliere tra un assegno una tantum di 150'000 euro (corrisposto in 5 rate annuali di 30'000 euro) e l’indennizzo aggiuntivo (rispetto a quello già concesso in virtù della legge 210/92). 

Ulteriore assegno una tantum
Inoltre, agli stessi soggetti, e cioè ai cittadini danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni e già titolari di indennizzo 210/92, la normativa prevede la concessione di un assegno una tantum, ulteriore quindi all’indennizzo aggiuntivo istituito con legge 229/05,  il cui importo, determinato da una apposita commissione,  è in ogni caso pari ad un massimo di 10 annualità dell’indennizzo aggiuntivo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dello stesso indennizzo aggiuntivo.
L’importo dell’assegno una tantum aggiuntivo viene erogato in cinque rate annuali con decorrenza 2006.
Questa ulteriore forma di indennizzo erogata dallo Stato viene corrisposta per metà al danneggiato e per metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato assistenza in modo continuativo e prevalente.
Infine, la domanda va indirizzata al Ministero della Salute allegando la documentazione necessaria per certificare la titolarità all’indennizzo 210/92 nonché la categoria tabellare attribuita.

Rinuncia al contenzioso legale 
Particolare attenzione va prestata all’obbligo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni già titolari dei benefici ex-lege 210/92, ed aventi in corso contenzioso giudiziale di qualsiasi ordine e grado che riguardi diritti relativi alla legge in questione –ivi compresa la fase esecutiva- di rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio per poter accedere ai benefici della legge 229/05.
By Avv. Saverio Crea -
avv_saverio_crea@tre.it

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Esempio di Risarcimento:
Nel 2000 il Tribunale di Cremona ha risarcito con 3 miliardi (interessi inclusi) un bimbo rimasto paralizzato dal vaccino Sabin, condannando il medico che aveva mal operato e, in solido, la Usl di Castel Maggiore. 

L'indennizzo, dovrebbe essere automatico, secondo la legge 210/92: ne va fatta domanda alla competente Asl; che provvede entro 90 giorni, sulla base del giudizio di una commissione medico-ospedaliera. Contro il quale può proporsi ricorso entro 30 giorni al Ministero, che deve decidere entro 3 mesi, salvo azioni avanti al giudice civile entro un anno. 
Ma indennizzo non è risarcimento; bensì più limitato ristoro del pregiudizio (così come altro è l'indennizzo per la espropriazione d'un immobile, altro il suo prezzo di mercato).

Per ottenere totale risarcimento ci vogliono delle responsabilità: o del singolo operatore sanitario; o della struttura (quale la Asl); o del produttore del vaccino eventualmente difettoso. 
E, se vi sono reati (lesione o omicidio colposo), si risarciscono anche i danni morali.
La responsabilità dei singoli operatori, meramente civile o anche da reato, è apprezzabile quasi esclusivamente in termini di colpa: per aver mal vaccinato, o male informato sui pericoli, o mal diagnosticato o curato gli effetti collaterali anomali.

La responsabilità della struttura è invece spesso oggettiva, cioè prescinde dalla colpa; e lo è sempre quella del fabbricante di vaccino difettoso, per danno da prodotto.
La Asl può rispondere civilmente sia per fatto proprio, ex art. 2043 c.c.; sia per l'illecito dei propri commessi, ex art. 2049; sia per fatto della cosa (apparecchiature o materiale medico impiegato) ex art. 2051; sia per eventuale attività pericolosa ex art. 2050.

Quali consigli dare in questi casi ? Il primo è di attivare subito il procedimento di indennizzo; il secondo di proporre azione civile contro ogni responsabile, chiedendo al giudice i danni anche da reato, nonché ricordando che le Asl rispondono sia per inadempimento, sia per le richiamate responsabilità extracontrattuali.
E, attenzione: sono risarcibili anche i danni esistenziali dei familiari.
E’ opportuno prima di iniziare qualsiasi pratica, di indennizzo ottenere una perizia medico legale da parte di un esperto in materia di DANNI dei VACCINI -
Per perizie medico legali, contattare il dott. M. Montinari  - montinari.m@libero.it


La Merck ammette l'inoculazione del virus del cancro
- La divisione vaccini della farmaceutica Merck, ammette l'inoculazione del virus del cancro per mezzo dei vaccini.
 La sconvolgente intervista censurata, condotta dallo studioso di storia medica Edward Shorter per la televisione pubblica di Boston WGBH e la Blackwell Science, è stata tagliata dal libro "The Health Century" a causa dei sui contenuti - l'ammissione che la Merck ha tradizionalmente iniettato il virus (SV40 ed altri) nella popolazione di tutto il mondo.
 Questo filmato contenuto nel documentario "In Lies We Trust: The CIA, Hollywood & Bioterrorism", prodotto e creato liberamente dalle associazioni di tutela dei consumatori e dall'esperto di salute pubblica, Dr. Leonard Horowitz, caratterizza l'intervista al maggior esperto di vaccini del mondo, il Dott. Maurice Hilleman, che spiega perché la Merck ha diffuso l'AIDS, la leucemia e altre orribili piaghe nel mondo : http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU


Nei vaccini venduti al terzo mondo si é scoperto che molti di questi contenevano l'ormone B-hCG un anti fertile se immesso in un vaccino.
La corte Suprema delle Filippine ha scoperto che oltre 3 milioni di ragazze e donne hanno assunto questi vaccini contaminati, cosí come in Nigeria, Tailandia ecc...
Per chi non abbia ancora visto questi video-documenti scioccanti:
http://uk.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU
http://it.youtube.com/watch?v=wg-52mHIjhs&feature=related
Sembrerebbe che oltre al profitto a tutti i costi, ci sia dietro qualcosa d'altro....impedire alle donne dei paesi del terzo mondo... di avere figli....

I Vaccini creano Mutazioni Genetiche nei Mitocondri delle cellule, mutazioni che sono trasmissibili alla prole, dalla via materna. Nelle cellule infettate da virus si risvegliano i retrovirus piu’ vecchi.
Dei ricercatori hanno osservato che quando il metabolismo della cellula infettata da un virus (NdR: che puo’ essere anche vaccinale) essa viene ingannata al fine di riprodurre il virus che la infetta, pero’ in essa decade la funzionalità di alcune reazioni biochimiche di contenimento e di funzione cellulare: sintesi e specializzazione delle proteine, specializzazione degli enzimi e duplicazione del DNA.
Quindi anche l'infezione da virus vaccinale e’ in grado quindi di riattivare genomi di precedenti virus, o di quelli iniettati con i vaccini ai genitori, nonni, avi del vaccinato, virus, che erano divenuti parte del genoma delle cellule dei genitori, nonni, avi, generando anticipatamente qualsiasi tipo di patologia; il meccanismo si chiama slatentizzazione = liberare anticipatamente patologie.
Di fatto i Vaccini sono un cocktail di Tossine altamente pericolose che possono rimanere inerti per anni e riesplodere come bombe a tempo anche dopo 30-40 anni o piu’, in uno stato febbrile… che alterano il Terreno in modo importante, specie negli organismi non perfettamente sani, per problemi ereditari e/o di alimentazione inadatta alla Perfetta Salute.

Mentre continua ad emergere la verità sugli estremi pericoli dei vaccini e dei prodotti farmaceutici, la Big Pharma è sempre più disperata, non sapendo più come costringere il pubblico a fidarsi dei suoi prodotti. Ora sta lavorando in stretta collaborazione con le autorità politiche (inclusi i governatori di diversi stati) per rendere coercitive le vaccinazioni sui bambini. Ciò contempla la criminalizzazione dei genitori che rifiutino di esporre i propri figli ai pericoli derivanti da queste sostanze chimiche.
In sostanza, la Big Pharma spera di trasformare in criminali i seguaci della medicina naturale.

La FDA ha già criminalizzato le compagnie produttrici di supplementi nutrizionali che osino dire la Verità sui benefici alla salute derivanti dai loro prodotti. Inoltre, i genitori che rifiutano di iniettare ai propri figli i prodotti farmaceutici imposti da Big Pharma, verranno criminalizzati, radunati e incarcerati per "rifiuto di accondiscendere alle politiche sanitarie".
Tutto ciò viene perpetrato dallo Stato col pretesto di "proteggere i bambini" dai genitori che credono nella medicina naturale (è folle, vero, pensare che proteggere i propri figli da sostanze chimiche tossiche è oggi un crimine negli Stati Uniti ?).

Il fine ultimo di tutto questo è l'applicazione delle tattiche di Medicina a Mano Armata a tutti noi. Compresi gli adulti e gli anziani. Chiunque soffra, per esempio, di colesterolo alto e non si assoggetti ai farmaci statinici della Big Pharma, potrà essere arrestato, legato a un tavolo e curato contro la sua volontà. Chi è affetto da cancro, potrà essere arrestato per aver scelto di curarlo con medicine botaniche sicure ed efficaci, anziché con farmaci brevettati e fonti di alti profitti per la Big Pharma.
Se pensate che già oggi le prigioni siano strapiene a causa degli arresti per possesso di marijuana e per altri crimini di nessun rilievo, aspettate che lo Stato inizi ad arrestare tutte le mamme e i papà del paese che rifiutano di partecipare al pazzesco e dannosissimo sistema farmacologico che domina oggi la sanità americana e mondiale.

 


Consulenze e perizie per danni da vaccino dott.  M. Montinari
 +  Interrogazione Parlamentare   
Autismo, Vaccini, la prova
-  
Il nuovo libro del dott. Massimo Montinari
Gli anticorpi che dovrebbero essere indotti da un vaccino NON indicano immunità. Ciò che mette molti medici in confusione è che parte della reazione nei confronti del vaccino porta alla produzione di anticorpi. Ciò è falsamente considerato immunità.

Continua in:  Immunogenetica   Pag.2  +   Pag.3  +  Pag. 4  +  Bibliografia

vedi anche: Ruolo dei Vaccini nella Guerra del Golfo + Contenuto dei VacciniUranio e Vaccini + Uranio e Vaccini - 2  + Guerra del Golfo, Uranio o Vaccini ? + Risarcimento in Italia  +  Risarcimento in Gran Bretagna  +  in Giappone  +  in USA + Chi deve pagare ? + DICHIARAZIONE  di PERICOLOSITA’ + Testimonianze di Danni dei Vaccini + Lettere di genitori con figli rovinati dai vaccini + Falsita' della medicina ufficiale  +  1000 studi sui Danni dei Vaccini  +  Malassorbimento +  Leggi in materia di Salute 
Negli USA dal 1988 le vaccinazioni si sono triplicate ed i casi di Autismo sono aumentati del 270 % !!
Come distruggere in maniera scientifica il sistema immunitario, con i Vaccini

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Il Tribunale di Milano, quinta sezione civile, in persona del Giudice  Istruttore, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la sentenza  n. 3520/05 (pubblicata il 29.3.2005), con una interessante analisi in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale ed alla necessità che sia  provato il pregiudizio alla salute, anche in presenza di un consenso  informato "carente".
Nel caso di specie risultava "ritualmente acquisito agli atti il modulo del  consenso informato, sottoscritto dalla paziente prima dell'intervento", ma è  stato chiesto un risarcimento per il "mancato consenso informato sulle  modalità dell'intervento e sugli effetti collaterali del trattamento  farmacologico successivo".
Il principio di diritto che se ne trae, espresso nella forma più sintetica  possibile, è quello secondo cui il consenso prestato per un intervento, poi  eseguito con modalità diverse da quelle concordate, pur non essendo  "regolare", nel senso che non può considerarsi idoneo a far ritenere assolto  da parte dei medici l'onere di informazione, non da luogo a risarcimento se  manca una specifica colpa medica ed un effettivo pregiudizio della salute  del paziente.
C'è da dire che l'interesse della decisione sta anche nel fatto che affronta  ampiamente il discorso che ruota intorno al fondamento costituzionale, alla  necessità, al contenuto, alle indicazioni del consenso informato, con  citazione di importanti precedenti giurisprudenziali sull'argomento.
Naturalmente viene accolto pienamente dal Giudice il principio consolidato  in giurisprudenza secondo cui il medico non può più intervenire sul paziente  senza aver prima acquisito il consenso che non è un atto puramente formale e  burocratico, ma è "presupposto indefettibile per un corretto esercizio dell'ars  medica."
Dopo aver richiamato gli articoli della Costituzione (13 e 32) e l'articolo  33 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, sui quali la necessità di acquisire  il consenso si fonda, viene chiarito che il diritto del paziente di  formulare un consenso informato all'intervento "appartiene ai diritti  inviolabili della persona, ed è espressione del diritto all'autodeterminazione  in ordine a tutte le sfere ed ambiti in cui si svolge la personalità dell'uomo,  fino a comprendere anche la consapevole adesione al trattamento sanitario  (con legittima facoltà di rifiutare quegli interventi e cure che addirittura  possano salvare la vita del soggetto)".
Viene pure chiarito che "il consenso dev'essere frutto di un rapporto reale  e non solo apparente tra medico e paziente, in cui il sanitario è tenuto a  raccogliere un'adesione effettiva e partecipata, non solo cartacea, all'intervento.
Esso non è dunque un atto puramente formale e burocratico ma è la condizione  imprescindibile per trasformare un atto normalmente illecito (la violazione  dell'integrità psicofisica) in un atto lecito, fonte appunto di  responsabilità".
Vengono citate alcune sentenze della Cassazione in particolare: Cass. n. 7027/2001 per ricordare come incombe sul medico un preciso obbligo  di ottenere il consenso del paziente, dopo averlo preventivamente informato  e come l'onere probatorio circa l'assolvimento del dovere di informazione  grava sul medico;
Cass. n 364/1997 e Cass. n. 10014/1994 in merito al contenuto che deve avere  l'informazione e sul fatto che deve essere relativa alla "natura dell'intervento  medico e chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati  conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di  conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e ai rischi di  questi ultimi".
Stante l'onere probatorio circa l'assolvimento del dovere di informazione a  carico del medico, chiarisce ancora il Tribunale, "sarà dunque sufficiente  la mera allegazione dell'inadempimento da parte del creditore-paziente;  graverà, invece, sul convenuto debitore-medico l'onere di fornire la prova  dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo contrattuale posto a suo carico,  secondo i principi generali in materia di onere della prova nell'adempimento  delle obbligazioni (recentemente ribaditi dalla Corte di Cassazione a S.U.  con sentenza n. 13533/01)".
E' interessante esaminare e soffermarsi su alcune motivazioni della  decisione (estrapolate e di seguito riportate) per capire come il Giudice arriva alla conclusione sopra anticipata che non può parlarsi di lesione del diritto di autodeterminazione produttiva di un danno non patrimoniale di entità economica apprezzabile, nelle ipotesi in cui il consenso informato sia stato dato per un intervento eseguito con modalità diverse da quelle previste e venga effettuato un trattamento farmacologico successivo (Kessar) non specificato sulla richiesta di consenso, con possibili effetti collaterali del farmaco sul paziente.
Occorre considerare che nel caso deciso risultava acquisito agli atti il modulo del consenso informato, sottoscritto dalla paziente prima dell'intervento.
Ne viene riportato in sentenza il testo per specificare che il modulo, così come formulato, non poteva considerarsi in alcun modo idoneo a ritenere assolto da parte dei medici l'onere di informazione.
Infatti lo stesso risultava "sintetico e non dettagliato", e indicava solo genericamente che la paziente sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico.
In esso non veniva indicato affatto quale intervento sarebbe stato eseguito e, "pur facendosi menzione dei benefici, dei rischi, delle procedure addizionali o diverse" che si potevano rendere necessarie a giudizio del
medico, non si precisava quali potevano essere i rischi specifici, "ovvero le diverse possibili procedure, di tal ché, non può ritenersi che il paziente, anche solo dalla semplice lettura di tale modulo, possa avere compreso effettivamente le modalità ed i rischi connessi all'intervento, in modo da esercitare consapevolmente il proprio diritto di auto determinarsi in vista dello stesso".
Per sintetizzare, nel caso di specie non è stato ritenuto assolto l'onere gravante sui medici di informazione in relazione allo specifico intervento per cui la mancata richiesta del consenso è stata valutata "quale autonoma fonte di responsabilità in capo ai medici per lesione del citato diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione".
È stato quindi acclarato l'inadempimento da parte dei medici convenuti e della struttura sanitaria circa l'obbligazione relativa al consenso informato.
"Ritiene questo giudice", si legge ancora sulla sentenza, "che l'inadempimento dell'obbligo di informazione da parte del medico incida in via diretta sul diritto della paziente all'autodeterminazione in ordine alle scelte che attengono alla propria salute e che tale lesione vada pertanto riconosciuta autonomamente rispetto alla lesione del diritto alla salute, che nella specie non si è verificata".
Tale lesione, viene aggiunto," rientra nella previsione di cui all'art. 2059 c.c., volta a ricomprendere ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, secondo la recente
interpretazione della Cassazione (sentenze n. 8827/03 e n. 8828/03) e della Consulta (sentenza n. 233/03)".
Pertanto, "secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., oltre al danno morale soggettivo (quale transeunte perturbamento dell'animo) e al danno biologico (quale lesione dell'integrità psicofisica della persona) dev'essere risarcito anche il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale, nei quali rientra il diritto di autodeterminazione".
A questo punto il giudice si chiede: "Ma qual è il danno-conseguenza risarcibile?"
La risposta è quella secondo cui "Alla comprovata lesione dell'interesse di rango costituzionale relativo all'autodeterminazione non consegue ipso iure un danno risarcibile".
Con la conclusione che non è possibile "ritenere che il danno lamentato dalla paziente sia in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse protetto (Cass. n. 8827/03), essendo invece necessaria l'allegazione e la prova dell'entità dello stesso che deve comunque essere apprezzabile per poter dare luogo a risarcimento"e che "ai fini di una corretta liquidazione del danno in esame e al fine di contemperare i principi che presiedono all'onere di allegazione e di prova con l'esigenza di evitare duplicazioni ed automatismi risarcitori, appare essenziale distinguere le ipotesi in cui la lesione del diritto all'autodeterminazione si affianchi o meno alla lesione del diritto alla salute, discriminando le ipotesi in cui si ravvisi, in pari tempo, colpa medica".
Vengono a questo punto prese in considerazione una serie di interessanti ipotesi "tutte comunque caratterizzate da acclarato inadempimento dell'obbligo di informazione in capo al sanitario".
La fattispecie sulla quale si stava decidendo è stata indicata come "ipotesi

c)" riguardante il caso in cui, "all'esito dell'intervento cui non era stato dato il consenso informato da parte del paziente, in assenza di colpa medica, non consegua alcun pregiudizio alla salute dello stesso, anzi, addirittura, consegua un miglioramento delle sue condizioni psicofisiche (si pensi all'ipotesi in cui l'omessa esecuzione dell'intervento non consentito avrebbe cagionato la morte o una grave menomazione del soggetto)".
In tale particolare caso "non sussiste in radice la possibilità di ravvisare alcun danno biologico".
Individuate le ipotesi statisticamente più ricorrenti, "per determinare i criteri di risarcimento del danno-conseguenza, è opportuno richiamare i principi già adottati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 184/86, per applicarli all'ipotesi in cui sia stato leso il diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione: il criterio di liquidazione dev'essere, per un verso, egualitario ed uniforme (al fine di evitare che, a parità di casi analoghi il giudice liquidi importi notevolmente differenti) e, per altro verso, elastico e flessibile, per adeguare la liquidazione del danno alle peculiarità della fattispecie concreta".
Nel caso come quello deciso (ipotesi sub c)), dove non c'è alcuna lesione del bene salute del soggetto, "il giudice non può comunque sottrarsi all'obbligo di motivazione, ai fini della liquidazione del danno, a pena di nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione e per violazione di legge in relazione agli artt. 1223 e 2059 c.c"; ma per quanto riguarda la liquidazione del danno "il giudice può ricorrere ad un criterio di equità pura, che regoli cioè, solo la fattispecie concreta in esame (criterio generalmente adottato agli albori del danno biologico), ma che può tuttavia tradursi in apodittiche e (ancora una volta) immotivate statuizioni".
"Pertanto il giudice, in tutte le ipotesi in cui sia accertata la lesione del diritto di autodeterminazione, deve esattamente individuare sia il danno risarcibile che un congruo criterio risarcitorio (ciò vale vieppiù nell'ipotesi
sub c). Sarà poi compito della cultura giuridica l'esame dei motivati precedenti giurisprudenziali, da cui poter trarre non semplici automatismi tabellari, ma più univoci criteri direttivi nella liquidazione del danno non
patrimoniale in esame.
In definitiva, anche in relazione al danno-conseguenza risarcibile in esame, devono applicarsi le regole ed i principi sull'onere di allegazione e prova del danno subito, selezionando le conseguenze risarcibili dell'illecito, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità
giuridica: l'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ma viene inteso nel senso che la risarcibilità dev'essere estesa anche ai danni mediati e indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Cass. S.U. n. 9556/02)".
Anche chi si ritiene leso nel proprio diritto ad autodeterminarsi non può sottrarsi alla prova delle circostanze rilevanti che giustifichino il risarcimento del danno ex art. 1223 e 2059 c.c..
Viene citata a questo punto una decisione della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale n. 372/94) dove si è stabilito che "è sempre necessaria la prova dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato".
"La Suprema Corte ha ribadito che ogni qualvolta sia provata la lesione di un interesse costituzionale della persona devono essere risarciti il danno morale soggettivo (pecunia doloris o patema d'animo) e i pregiudizi ulteriori e diversi, derivanti da tale lesione, nei quali rientra il diritto di autodeterminazione".
"È dunque onere della parte provare che, dalla lesione - nella specie dal mancato assolvimento dell'obbligo di informazione - siano derivate conseguenze pregiudizievoli di cui si chiede il ristoro e tali conseguenze"
Conseguenze pregiudizievoli che "in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo".
E' pur vero, fa rilevare il Tribunale, che la Cassazione (Cass. n. 8827/2003) ha stabilito che trattandosi di "pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente) [.] sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire" , ciò non toglie che il danno in questione deve essere "allegato e provato".
Dunque, la conclusione deve essere quella che "anche nella fattispecie concreta gravava sull'attrice un preciso onere di allegazione e di prova".
In base ad una serie di argomentazioni il Tribunale giunge alla conclusione che "la lesione dell'interesse protetto, ovvero del diritto di autodeterminazione, abbia dato luogo ad un danno non patrimoniale - inteso sia come danno morale soggettivo (pretium doloris della lesione subita) che quale pregiudizio ulteriore e diverso (derivante dalla predetta lesione) - ma che tale danno sia ontologicamente trascurabile e, comunque, di entità economica non apprezzabile".
Sul convincimento del giudice di non risarcibilità del danno hanno influito le circostanze che di seguito si riportano testualmente:in primo luogo, non è stata accertata colpa medica e si è verificato un indubbio miglioramento delle condizioni di salute della paziente, che, affetta da carcinoma mammario, è poi definitivamente guarita a seguito dell'intervento.
La fattispecie concreta rientra dunque nella menzionata ipotesi sub c);in secondo luogo, l'intervento praticato fu comunque eseguito secondo la tecnica operatoria più accreditata all'epoca dello stesso e dunque l'astratto diritto dell'attrice di autodeterminarsi in vista di un possibile intervento "diverso" e meno invasivo non può trovare tutela in mancanza della stessa possibilità che, all'epoca dei fatti, fosse praticato un intervento chirurgico alternativo a quello posto in essere;in terzo luogo, nella fattispecie concreta non sussiste, neppure in astratto, ipotesi di reato (Cass. n. 8827/03; Corte Cost. n. 233/03).
Peraltro la denuncia di reato sporta dall'attrice il 9/03/2000 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nei confronti dei medici convenuti si è risolta in una archiviazione del procedimento, in quanto il G.I.P ha ritenuto di non ravvisare nei fatti denunciati gli estremi di alcun reato, anche sulla base della considerazione "che comunque esiste una sproporzione tra il male lamentato ed il male che affliggeva la signora T. e che occorreva fronteggiare ad ogni costo";in quarto luogo, la circostanza che, a fronte della lesione del diritto di autodeterminazione della paziente - diritto che attiene alla sfera più intima e intangibile della persona umana, particolarmente vulnerabile soprattutto in occasione di eventi drammatici, quali quello che hanno colpito l'attrice - ella nel 1998, in epoca ampiamente successiva all'intervento per cui è causa - allorché aveva certamente già acquisito la piena consapevolezza delle modalità dell'intervento che aveva subito - abbia nuovamente accordato la sua fiducia all'I.E.O., per curare altre patologie da cui veniva affetta, e si sia anche sottoposta alle visite di controllo al seno, determinandosi solo nel 2001 ad agire in giudizio contro lo stesso Istituto;in quinto luogo, quanto ai pregiudizi diversi allegati dall'attrice (pirosi, orticaria, vasculite, iperplasie endometriali), alcuni dei quali di lieve entità (quali le iperplasie endometriali, sub doc. 5), derivanti dall'uso del Kessar, deve precisarsi che, come illustrato nella relazione peritale "il trattamento adiuvante con Tamoxifene 20 mg die per cinque anni, rappresenta la terapia standard per donne con tumori alla mammella con recettori positivi.
La terapia adiuvante può infatti prevenire le recidive e migliorare la sopravvivenza delle donne operate e risultate con recettori positivi". È ben vero che i benefici del Tamoxifene devono essere considerati alla luce dei suoi effetti collaterali ma, come riportato nella letteratura indicata nella relazione tecnica, in generale gli effetti collaterali del farmaco sono di gran lunga superati dai vantaggi, pertanto la "comprovata efficacia del Tamoxifene giustifica il suo uso anche a fronte di tali effetti sfavorevoli". Quanto agli effetti collaterali, infatti, essi "sono di modestissima portata, ampiamente rientranti nelle eventualità attese durante tale terapia; essi, come ben comprensibile, non sono paragonabili per rischio e compromissione a quelli, più comunemente segnalati, di aumento delle possibilità di tromboembolismo venoso e di tumori dell'endometrio.
La comprovata efficacia del Tamoxifene giustifica il suo uso anche a fronte di tali effetti sfavorevoli". Inoltre tali effetti collaterali sono cessati con la sospensione del farmaco ed, in ogni caso, come precisano ancora i CTU "seguendo un itinerario decisionale razionale scientificamente fondato, il referto di lieve iperplasia endometriale (10 mm) segnato all'ecografia del 13-12-96 in donna in età post menopausale [nata il 7.6.1930], con genitali interni in fase involutiva e senza sintomi, non rappresentava un riscontro che giustificasse la sospensione del farmaco la quale, peraltro, si realizzò dopo sei mesi di trattamento";in sesto luogo, infine, l'attrice - affetta da carcinoma alla mammella e comunque sottoposta ad intervento chirurgico di tipo conservativo (quadrantectomia) e non al più devastante e demolitivi intervento di mastectomia - non ha mai allegato anche la remota possibilità, a fronte del rischio probabile della vita, di rifiutare l'intervento, se le fosse stato prospettato che, oltre all'asportazione del solo linfonodo sentinella, le sarebbero stati asportati tutti i linfonodi. Sarebbe stato onere dell'attrice (se non provare che avrebbe fatto una scelta diversa) quanto meno allegare circostanze che rendessero plausibile la possibilità che, se adeguatamente informata, ella avrebbe rifiutato l'intervento.
In definitiva, il Tribunale ha ritenuto di rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'attrice che con l'atto introduttivo del giudizio aveva convenuto l'Istituto Europeo di Oncologia - in persona del legale rappresentante pro-tempore - i medici dello stesso, nonché la Pharmacia & Upjohn s.p.a. (diventata nelle more del giudizio Pharmacia Italia s.p.a.).
Per quanto riguarda il trattamento farmacologico successivo (Kessar), non specificato sulla richiesta di consenso, con una serie di motivazioni che qui per brevità si omettono, il Tribunale ha ritenuto destituite di fondamento le doglianze in relazione alle responsabilità della Pharmacia Italia s.p.a., che secondo quanto sostenuto dall'attrice avrebbe omesso di inserire informazioni essenziali sugli effetti collaterali del Kessar, non adeguatamente riportate sul foglietto illustrativo allegato al medicinale.
(Altalex, 4 maggio 2005. Nota di Giuseppe Mommo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE V CIVILE
In persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott.  Damiano Spera, ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 3520/05 (pubblicata il 29.3.2005)
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 46808/01, promossa da M.T.T., con gli avv.ti D. Zerega e L. Franceschinis

Commento NdR: questi studi dimostrano e confermano cio' che insegniamo da decenni e cioe' che i Vaccini producono nei soggetti sottoposti a quelle infauste pratiche in-sanitarie, spacciate per tecniche preventive, Malnutrizione con perdita di fattori vitali essenziali alla vita sana, alterazione e perdita di: enzimi, flora batterica autoctona, vitamine, minerali, proteine vitali), oltre alle mutazioni genetiche occulte, immunodepressioni, intossicazioni, infiammazioni e contaminazioni da virus e/o batteri pericolosi che nel tempo possono produrre malattie le piu' disparate !
 
C'è da aggiungere che le case farmaceutiche in alcuni casi sono state condannate a risarcire i danni, ma lo fanno facendo firmare la CLAUSOLA di NON DIVULGAZIONE, ovvero dopo che hai preso i soldi devi stare zitto per non rovinare i loro sporchi affari.....

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